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Iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale: cosa rientra e cosa resta fuori

Il credito d'imposta 4.0 non c'è più. Al suo posto, dal 1° gennaio 2026, c'è l'iperammortamento, e per la prima volta l'intelligenza artificiale è scritta nel testo di legge invece di doverci essere fatta entrare per interpretazione. Poi si legge il decreto attuativo e si scopre che la forma con cui l'AI si compra quasi sempre oggi, l'abbonamento mensile, resta fuori. La differenza fra un progetto che rientra e uno che non rientra si gioca su due cose: dove il software va a lavorare, e come lo compri.

Cos'è l'iperammortamento 2026

La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, commi 427-436) sostituisce Transizione 4.0 e 5.0 con un meccanismo diverso. Non è più un credito d'imposta da compensare in F24: è una maggiorazione del costo del bene ai fini fiscali. Compri un bene, e ai fini delle imposte sui redditi lo ammortizzi come se fosse costato molto di più.

Quanto di più dipende dall'importo investito nell'anno: 180% in più fino a 2,5 milioni di euro, 100% sulla quota tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni. Sopra i 20 milioni non si applica. Gli investimenti agevolabili vanno dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (fonte: Agenda Digitale).

Per una PMI la fascia rilevante è la prima, quella al 180%. Su un investimento da 150.000 euro in un software agevolabile la deduzione aggiuntiva vale 270.000 euro, che con IRES al 24% sono circa 64.800 euro di imposte in meno. Non arrivano in un colpo solo: si distribuiscono lungo il piano di ammortamento del bene, quindi su più esercizi.

L'AI è nominata, ma con una condizione precisa

L'elenco dei beni immateriali ammessi è l'Allegato V della legge. Due voci riguardano direttamente l'intelligenza artificiale: i software, le piattaforme e le applicazioni di AI e machine learning che fanno svolgere alle macchine un'attività intelligente a garanzia della qualità del processo produttivo, e i sistemi di produzione automatizzata con capacità cognitiva e autoapprendimento.

La condizione sta in quelle sei parole sul processo produttivo. Perché un software rientri deve essere interconnesso in modo bidirezionale e automatico con macchinari, impianti o con i sistemi gestionali aziendali di tipo MES o ERP. Le funzioni amministrative generali non bastano.

Tradotto in progetti veri: un sistema di computer vision che controlla i pezzi in linea e rimanda l'esito al PLC o al MES è esattamente ciò che la norma descrive. Un modello che prevede i consumi di un impianto e riscrive i parametri di produzione, uguale. Un assistente che risponde alle mail dei clienti, invece, ha poco da fare con il processo produttivo, per quanto utile sia.

Il punto che fa saltare la maggior parte dei progetti AI

Il decreto attuativo, firmato dal MIMIT il 4 maggio 2026 e dal MEF il 7 maggio, esclude i software fruiti in cloud in modalità SaaS. Il motivo è contabile, non tecnologico: un canone di abbonamento è un costo di esercizio, non un bene iscritto a bilancio. Senza un valore da ammortizzare non c'è nulla su cui applicare la maggiorazione. Il canone resta deducibile come sempre, e finisce lì (fonte: EC News).

Il problema è che oggi l'AI si vende quasi solo così. Piattaforme a canone mensile, licenze a consumo, servizi as-a-service. Un'azienda che spende 2.000 euro al mese per una piattaforma di visione artificiale in cloud non prende un euro di iperammortamento; la stessa azienda che compra la stessa capacità come licenza pluriennale capitalizzata sì.

La questione è arrivata in Parlamento. Rispondendo all'interrogazione 5-05448 in Commissione Attività produttive, il Governo ha confermato che MIMIT e MEF stanno valutando una modifica normativa per far rientrare cloud e modelli as-a-service. Finché quel correttivo non esiste, però, quei costi non sono agevolabili, e nessuno può dire con certezza se e quando arriverà. Chi sta decidendo adesso deve decidere sulle regole di adesso.

Come cambia il progetto se vuoi che rientri

Sono agevolabili i software stand alone dell'Allegato V acquisiti in proprietà oppure con licenza d'uso pluriennale, quella che secondo l'OIC 24 si iscrive tra le immobilizzazioni immateriali. È una differenza di forma contrattuale, non di tecnologia: lo stesso modello, lo stesso addestramento, lo stesso risultato, cambia come lo compri e come lo iscrivi a bilancio.

Questo apre una conversazione che va fatta con il fornitore prima della firma, non dopo. Una licenza pluriennale sul software installato in azienda, con il canone di manutenzione separato dal valore della licenza, è una struttura che regge. Un abbonamento tutto compreso no. Vale la pena parlarne anche con il commercialista, perché il confine tra sviluppo capitalizzabile e manutenzione corrente su un modello che si riaddestra ogni tre mesi è una zona in cui la prassi dell'Agenzia delle Entrate non è ancora chiara.

Chi può chiederlo

La misura è riservata ai titolari di reddito d'impresa. Restano fuori i professionisti e gli studi associati, che ai fini fiscali producono reddito di lavoro autonomo, mentre una società tra professionisti costituita in forma societaria rientra (fonte: ANDI News). È un punto che ha spiazzato parecchi studi professionali abituati a Transizione 4.0.

Servono poi, per qualsiasi importo, una perizia tecnica asseverata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo che attesti l'interconnessione e i requisiti 4.0, e una certificazione contabile del revisore sull'effettivo sostenimento dei costi. Non c'è soglia sotto la quale se ne può fare a meno, e sono costi che restano a carico dell'impresa.

La procedura al GSE, con la trappola in cima

La piattaforma è aperta dal 12 giugno 2026, si accede dall'Area Clienti del GSE con SPID o CIE. I passaggi sono cinque, ma il primo è quello che conta:

Le comunicazioni periodiche accompagnano il bene per tutta la durata dell'ammortamento, che su un immateriale può voler dire diversi anni. Saltarne una fa perdere il beneficio, quindi conviene metterle in calendario il giorno stesso in cui si apre la pratica.

Se il tuo progetto resta fuori

Molti progetti AI di una PMI non centrano nessuna delle due voci dell'Allegato V, perché non toccano il processo produttivo: l'automazione delle pratiche, il recupero dei dati dai documenti, gli agenti che rispondono ai clienti. Per quelli l'iperammortamento non è la strada, e insistere significa forzare un progetto dentro una definizione che non lo contiene.

La strada più semplice, in quel caso, sono i bandi delle Camere di Commercio, che finanziano consulenza e formazione senza chiedere l'interconnessione a un impianto e senza distinguere fra licenza e abbonamento. Ne abbiamo scritto nell'articolo sul Voucher Doppia Transizione 2026 e nella pagina dedicata ai voucher. I due strumenti non si escludono: un'azienda manifatturiera può portare la parte impiantistica sull'iperammortamento e la parte di analisi e formazione sul voucher.

Cosa fare adesso

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Non diamo consulenza fiscale: la struttura contrattuale e l'iscrizione a bilancio vanno confermate dal tuo commercialista. Quello che possiamo dirti è se il progetto, dal lato tecnico, ha le caratteristiche che la norma richiede. Se riguarda il controllo qualità in produzione, il punto di partenza è la pagina del servizio di computer vision; se riguarda l'automazione di processi ripetitivi, quella su agenti AI e automazione.

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